Cosa cambia dal primo giugno 2023 in materia di sigarette elettroniche in Canton Ticino



La legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 è una legge che ha lo scopo di promuovere la salute, prevenire le malattie e coordinare le attività sanitarie. Essa stabilisce le basi per la protezione della salute e la prevenzione delle malattie, nonché per il coordinamento tra i vari settori sanitari. La legge definisce anche le competenze delle autorità cantonali e delle organizzazioni del settore sanitario per l'attuazione delle misure di prevenzione e promozione della salute.

A partire dal primo giugno, verranno apportate le seguenti modifiche alla legge per poter includere anche le sigarette elettroniche:

 

Modifica dell'Art. 50 cpv. 1

Il Consiglio di Stato può imporre restrizioni e divieti, oltre a quelli previsti dagli articoli 49 e seguenti della legge, alla pubblicità, al consumo e alla vendita di bevande alcoliche, tabacco, sigarette elettroniche e altre sostanze, agenti terapeutici e altre sostanze che creano dipendenza nel rispetto delle disposizioni costituzionali e della legislazione federale, intercantonale e cantonale.

La violazione di questa disposizione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 500 franchi.
 

Modificca dell'Art 52 cpv. 1 e 1bis

L'Art. 52 cpv. 1 e 1bis prevede il divieto di fumare o consumare prodotti del tabacco, comprese le sigarette elettroniche, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone.

Nel Canton Ticino, la violazione dell'Art. 52 cpv. 1 e 1bis è sanzionata con una multa fino a 1000 franchi. In caso di recidiva, la pena può essere aumentata fino a un massimo di 5000 franchi.
 

 

Modifica dell'Art 52a cpv. 1,3 e 4

La distribuzione e la vendita di prodotti del tabacco o simili a minori di 18 anni è vietata. La distribuzione tramite distributori automatici è permessa solo se ci sono adeguati controlli per garantire il rispetto del divieto. Queste regole si applicano anche ai dispositivi che permettono di inalare le emissioni di un liquido, come le sigarette elettroniche, che sono vietate per i minori di 18 anni.

Il Codice penale del Canton Ticino prevede le seguenti pene per la violazione degli articoli 52a cpv. 1, 3 e 4 e 1bis:

  • Una multa fino a 20'000 franchi per la violazione dell'articolo 52a cpv. 1 (divieto di vendita e offerta di prodotti del tabacco, tabacco senza combustione e prodotti affini a minori di 18 anni).
  • Una multa fino a 10'000 franchi per la violazione dell'articolo 52a cpv. 3 (divieto di pubblicità, promozione e sponsorizzazione di prodotti del tabacco, tabacco senza combustione e prodotti affini).
  • Una multa fino a 10'000 franchi per la violazione dell'articolo 52a cpv. 4 (divieto di offrire prodotti del tabacco, tabacco senza combustione e prodotti affini gratuitamente o a prezzi ridotti).
  • Una multa fino a 5'000 franchi per la violazione dell'articolo 52a cpv. 1bis (divieto di vendita di prodotti del tabacco, tabacco senza combustione e prodotti affini tramite distributori automatici).

Le pene possono essere cumulate in caso di violazione di più articoli.



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https://www4.ti.ch/poteri/gc/attivita/archivio-sedute/archivio-sedute-gc-dal-2004/dettaglio?user_gcparlamento_pi9[odgId]=8718&fbclid=IwAR21lxbxeUnstsjd_27gcpSR3UXFv1h8bIFiv7vO1r1IXzT2cAb_K12KsJk